1. Ai fini della presente legge si considerano rapporti di lavoro occasionale in agricoltura i rapporti di lavoro tra un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto e il personale assunto per:
a) l'espletamento dei lavori nei periodi di raccolta dei prodotti agricoli di cui al comma 2, nonché per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità al lavoro da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto:
b) lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio nel periodo di cui al comma 3.
2. Per periodi di raccolta dei prodotti agricoli si intendono la vendemmia, la raccolta delle olive e della frutta e le fasi di fienagione, di potatura e di dirado manuale della vite, nonché situazioni di particolari emergenze agricole.
3. Per lavori agricoli di allevamento estensivo in alpeggio si intende l'attività zootecnica che si esplica con transumanza del bestiame in montagna, oltre i 1.000 metri di altitudine, nel periodo tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera a) del comma 1 ha una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente.
5. Il rapporto di lavoro occasionale di cui alla lettera b) del comma 1 ha una durata massima di centoventi giornate lavorative annue per dipendente.
6. Il personale assunto ai sensi del presente articolo ad eccezione del personale assunto per fare fronte a comprovate situazioni di temporanea inabilità da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore
1. Il datore di lavoro comunica l'avvenuta assunzione del personale di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 deve essere stipulata una polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, con una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività sul territorio nazionale, secondo i massimali annualmente determinati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. Il datore di lavoro è tenuto a osservare la normativa vigente sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. La retribuzione giornaliera minima per il lavoro occasionale in agricoltura è
1. I redditi da lavoro occasionale in agricoltura di cui alla presente legge sono cumulabili con i redditi derivanti da ogni altro trattamento pensionistico o di quiescenza.
2. I disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e i lavoratori in cassa integrazione guadagni sono tenuti a comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto
1. Le imprese di somministrazione di lavoro temporaneo possono applicare sulle retribuzioni dei lavoratori interinali occupati in agricoltura le riduzioni contributive ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.